Art. 1

In vigore dal 1 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste Le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e con quelli per il tesoro e per l'industria ed il commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni mineraria "Monte Amiata" fino all'importo di lire cinquantuno milioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1002#art-1

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