Art. 2

In vigore dal 1 ago 1948
Ai fini di cui all'articolo precedente, il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere la somma di lire cinquantuno milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1002#art-2

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Art. 2 Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato a sottoscrivere nuove azioni della Societa' per azioni mineraria "Monte Amiata" fino all'importo di lire cinquantuno milioni. — Testo vigente | Portale Normativo