Art. 12

In vigore dal 27 giu 1948
Le Sezioni regionali inizieranno il loro funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. I giudizi nelle materie attribuite alla competenza della Sezione giurisdizionale a norma degli , n. 4, e 4, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le Sezioni centrali del contenzioso contabile, sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione regionale, salvo che non sia stata emessa pronunzia interlocutoria. Fino a quando la Sezione di controllo non comincerà a funzionare, le attribuzioni di controllo saranno esercitate dalla Delegazione attualmente esistente in Sicilia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 6 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 95. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;655#art-12

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