Art. 11

In vigore dal 26 giu 1999
Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione. Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana è anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;655#art-11

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