Art. 3
In vigore dal 26 giu 1999
Sono attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:
1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione;
2) i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la Regione stessa;
3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione, qualora la Regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione;
4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e riguardanti i comuni, le province, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella Regione.
IL D.LGS. 18 GIUGNO 1999, N. 200 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1988, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facolta' e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita' civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti". Ha inoltre dichiarato - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - "l'illegittimita' costituzionale della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennita' militari e di guerra, nonche' di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennita' a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali gia' la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;655#art-3