Art. 2

In vigore dal 25 nov 1973
L'indennità, di cui al precedente articolo è cumulabile per il personale alienistico dei manicomi giudiziari con quella prevista dal regio decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Note all'articolo

  • La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che sono abrogati "gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;767#art-2

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Art. 2 Istituzione di una indennita' di servizio penitenziario e di una indennita' di malsana ed assai disagiata residenza a favore del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena. — Testo vigente | Portale Normativo