Art. 2
2 / 4In vigore dal 25 nov 1973
L'indennità, di cui al precedente articolo è cumulabile per il personale alienistico dei manicomi giudiziari con quella prevista dal regio decreto 28 agosto 1924, n. 1398.
Note all'articolo
- La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che sono abrogati "gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;767#art-2