Art. 1
In vigore dal 25 nov 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 19144, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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A favore del personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è istituita una indennità di servizio penitenziario nella, seguente misura annua lorda:
ruoli amministrativo, alienistico, ispettivo industriale ed agricolo:
grado 5°....................... L. 29.000 grado 6°....................... L. 20.000 grado 7°....................... L. 23.000 grado 8°....................... L. 21.000 grado 9°....................... L. 18.000 grado 10° e 11°................... L. 15.000 ruoli di ragioneria, di educazione e dei capi tecnici:
grado 7°....................... L. 18.500 grado 8°....................... L. 16.500 grado 9°....................... L. 14.500 grado 10° e 11°................... L. 12.500 ruoli di ordine e di sorveglianza:
grado 9°....................... L. 13.000 grado 10° e 11°................... L. 11.000 grado 12° e 13°..................L. 9.000
Note all'articolo
- La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che sono abrogati "gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;767#art-1