Art. 4

In vigore dal 19 giu 1948
Le deliberazioni delle Giunte camerali, relative alle nomine adottate in conformità delle risultanze dei concorsi, sono inviate al Ministero per l'approvazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 24 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 189. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;588#art-4

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