Art. 3

In vigore dal 13 feb 1953
Il conferimento dei posti indicati negli articoli precedenti è fatto mediante concorsi per titoli, con le modalità e le condizioni di cui al regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. I concorsi sono banditi, per i posti disponibili presso ciascuna Camera, dalla rispettiva Giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Essi devono essere espletati in Roma, entro sei mesi dalla data in cui gli atti risulteranno pervenuti al Ministero, da apposite Commissioni nominate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, delle quali farà parte, per ogni concorso, anche un rappresentante della Camera interessata, dalla stessa designato. Le spese necessarie per l'espletamento dei concorsi faranno carico sui bilanci delle Camere interessate.

Note all'articolo

  • La L. 18 luglio 1949, n. 556 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica "ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588".
  • La L. 5 gennaio 1953, n. 22 ha disposto (con l'art. 2) che "E' data facolta' alle Camere di commercio, industria e agricoltura di bandire, alle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concorsi per titoli per la copertura dei posti risultanti disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito ai sensi del citato art. 2, a favore del personale non di ruolo che, possedendo tutti gli altri requisiti, non ha potuto partecipare ai concorsi perche' sprovvisto del titolo di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ottenuto successivamente per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93, con la quale e' stato convertito il decreto n. 137 medesimo."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;588#art-3

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