Art. 1
In vigore dal 19 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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È data facoltà alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, di conferire non oltre gli otto decimi dei posti che risultino disponibili presso ciascuna di esse, nei gradi iniziali dei ruoli, dopo la sistemazione, ai sensi dell' del regio decreto 12 maggio 1942, n. 774, del personale non di ruolo assunto posteriormente al 1 gennaio 1932 e non oltre il 1 gennaio 1935:
1) al personale non di ruolo assunto posteriormente ad 1 gennaio 1935, e non oltre il 31 dicembre 1942, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in servizio presso la Camera;
2) al personale di ruolo appartenente a gruppo inferiore, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in possesso del titolo di studio prescritto per il posto da conferire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;588#art-1