Art. 8

In vigore dal 3 set 1975
Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all' avranno luogo su istanza del consorzio, anche per conto delle imprese interessate. Il consorzio provvede all'assegnazione delle aree, espropriate o acquistate, a singole imprese per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di opere annesse e può applicare un sopraprezzo sul valore di esproprio o di acquisto nella misura che sarà stabilita dal consiglio direttivo dell'ente, tenuto conto del grado di utilizzazione dei singoli lotti, della loro ubicazione e del costo delle necessarie infrastrutture.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579#art-8

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