Art. 10
In vigore dal 4 giu 1948
Il Consorzio provvede alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare con l'indicazione dei prezzo offerto.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Consorzio ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione e autorizza l'occupazione dei beni.
Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
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