Art. 2

In vigore dal 3 set 1975
Entro il perimetro della zona di cui all', le opere occorrenti per la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione e l'esercizio di stabilimenti industriali per la conservazione e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e di edifici destinati al commercio degli stessi prodotti, e le opere occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di edifici destinati ad abitazioni operaie, nonché tutte le opere occorrenti per l'attrezzatura dei servizi della zona stessa, sono dichiarate di pubblica utilità. Sono altresì dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonché le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579#art-2

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