Art. 1
In vigore dal 25 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportata dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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La tabella C prevista dal regio decreto 27 febbraio 1921, n. 453, e regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa alle indennità da corrispondersi ai titolari e reggenti di direzione di istituti di prevenzione e di pena, in mancanza di alloggio demaniale, è soppressa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;766#art-1