Art. 2

In vigore dal 25 giu 1948
Al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è aggiunto il seguente art. 116-bis: "Ai titolari o reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale a titolo gratuito, compete l'indennità mensile di alloggio nella seguente misura: grado 5°, ispettori generali, L. 3850; grado 6°, direttori superiori, L. 3400; grado 7° e 8°, direttori di prima e di seconda classe, L. 2700; grado 9°, primi segretari, L. 2500. Per i funzionari che risiedono in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'indennità predetta è ridotta di un quinto. Per i funzionari celibi l'indennità stessa è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;766#art-2

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