Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportata dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . La tabella C prevista dal regio decreto 27 febbraio 1921, n. 453, e regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa alle indennità da corrispondersi ai titolari e reggenti di direzione di istituti di prevenzione e di pena, in mancanza di alloggio demaniale, è soppressa.
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