Art. 5
In vigore dal 20 giu 1948
Le applicate e prime applicate alle scritture di cui alla tabella F allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, sono inquadrate nel ruolo d'ordine di gruppo C, di cui alla tabella F, allegata al presente decreto con il grado - e relativa anzianità - rivestito nel ruolo di provenienza.
Nella prima attuazione del presente decreto le promozioni nel predetto ruolo d'ordine dal grado 12° all'11° sono effettuate per un terzo dei posti per merito comparativo e per due terzi per merito assoluto tra le impiegate che abbiano raggiunto rispettivamente l'anzianità di grado di sette e nove anni, salva la riduzione dell'anzianità stessa prevista dal successivo .
Sempre nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nel grado 13° sono assegnati mediante concorso per titoli al personale salariato di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che sia provvisto della licenza di scuola media inferiore e sia stato addetto continuativamente ed in modo lodevole alle scritture almeno dal 10 giugno 1940 alla data del bando di concorso, nonché al personale impiegatizio non di ruolo della stessa Amministrazione che sia provvisto del suddetto titolo di studio, si trovi in servizio dello Stato dal 10 giugno 1940 ed abbia esercitato lodevolmente mansioni di scrittura da tale data.
La composizione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto nonché le norme per l'espletamento di esso saranno disciplinate con successivo decreto.
Dopo la prima attuazione del presente decreto l'accesso al grado 13° ha luogo, a seguito di concorso per esami, con la riserva di un terzo dei posti ai salariati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928.
La progressione in carriera del personale del suddetto ruolo è regolata dalle norme in vigore per il personale d'ordine dell'Amministrazione dello Stato.
L'art. 16 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, modificato dall' del regio decreto 26 marzo 1942, n. 330, è abrogato.
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