Art. 3

In vigore dal 21 set 1950
Nel ruolo tecnico dei periti di gruppo B, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono inquadrati gli attuali periti principali, i periti ed i periti aggiunti di 1ª e 2ª classe, col grado rivestito e secondo l'attuale ordine di ruolo, effettuate secondo le norme ordinarie. Nella prima attuazione del presente decreto, ai posti rimasti vacanti, dopo l'inquadramento previsto nel precedente primo comma e dopo effettuate le promozioni nei vari gradi del ruolo medesimo, possono essere inquadrati, mediante concorso per titoli integrato con una conversazione di cultura generale, gli appartenenti al soppresso ruolo del personale di seconda categoria, ruolo tecnico, di cui alla tabella E allegata al regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, al soppresso ruolo transitorio dei meccanici, di cui all', ultimo comma, del decreto medesimo e al ruolo di cui alla tabella C, allegata al presente decreto, che rivestono grado almeno uguale a quello da conferire e siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell', primo comma, del citato regio decreto 11 aprile 1940, n. 278. Possono altresì essere ammessi al concorso anzidetto gli appartenenti ai soppressi ruoli di seconda categoria, ruoli tecnici e meccanici, non muniti dei titoli di studio sopra citati, i quali all'entrata in vigore del presente decreto abbiano un'anzianità di servizio nei ruoli suddetti non inferiore a cinque anni e siano giudicati meritevoli. Il personale che attualmente riveste il grado iniziale nei soppressi ruoli di seconda categoria, ruoli tecnici e meccanici, può essere inquadrato con le modalità suddette nel grado 11°, del ruolo tecnico dei periti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. La composizione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto nonché le norme per l'espletamento di esso saranno disciplinate con successivo decreto. Per L'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'art. 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai gradi 9° e 10° rispettivamente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;723#art-3

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