Art. 2

In vigore dal 20 giu 1948
L' del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 14 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, modificate dal regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, sono abrogate". Quelle previste dalla lettera d) dello stesso articolo sono così modificate: "Le promozioni al grado di commissario amministrativo capo sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai primi commissari amministrativi che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado. Nei limiti di un decimo dei posti che si rendono disponibili nel grado di primi commissari amministrativi, possono far passaggio, su designazione del Consiglio di amministrazione, i ricevitori dei Monopoli di prima classe".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;723#art-2

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