Art. 3

In vigore dal 3 ago 1948
Il Ministro per l'Africa italiana, sentito il parere delle Commissioni competenti ai termini degli della legge suddetta, può disporre lo svincolo delle cauzioni a suo tempo costituite. Il Ministro per l'Africa italiana può anche, sentito il parere della Commissione competente, disporre la liberazione delle garanzie e delle fidejussioni prestate a norma degli della legge stessa, per i pagamenti relativi ad opere pubbliche, forniture e prestazioni varie eseguite nell'Africa orientale italiana o in Libia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1012#art-3

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