Art. 2
In vigore dal 3 ago 1948
Il Ministro, sentito il parere della Commissione di cui all' della citata legge, può, inoltre, entro i limiti fissati dal Capitolato generale delle opere pubbliche per le colonie, disporre il pagamento a favore delle imprese dei materiali provvisti a piè d'opera.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1012#art-2