Art. 1
In vigore dal 3 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Il Ministro per l'Africa italiana può disporre la liquidazione definitiva delle spese per l'esecuzione di forniture, per requisizioni regolari, per prestazioni varie di lavori, facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali, ivi comprese quelle derivanti da riserva e da revisione dei prezzi, anche se le forniture, le prestazioni ed i lavori non siano stati ultimati e collaudati e le relative contabilità non siano state revisionate o, comunque, nei casi in cui non sia possibile addivenire alla liquidazione formale delle spese stesse.
Il provvedimento del Ministro viene emesso sentito il parere delle Commissioni di cui agli della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, le quali, nei casi di insufficiente documentazione, ed anche se essi abbiano formato oggetto di precedente esame da parte delle Commissioni stesse in applicazione della citata legge, possono adottare criteri equitativi nel valutare l'idoneità dei mezzi di prova esistenti a dimostrazione dei crediti vantati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1012#art-1