Art. 2

In vigore dal 10 lug 1948
Per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, ai fini della salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 300.000.000 da iscriversi a cura del Ministero del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in dieci esercizi finanziari in parti uguali, a decorrere dall'esercizio 1947-48. Di detta somma L. 90.000.000 sono assegnate per la erogazione dei sussidi concessi ai privati e L. 90.000.000 quale contributo dello Stato al Comune per le opere che verranno da esso eseguite per la sistemazione dell'edilizia locale per ragioni di risanamento, giusta l' del suddetto regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;845#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta' di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo