Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 lug 1948
Per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, ai fini della salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 300.000.000 da iscriversi a cura del Ministero del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in dieci esercizi finanziari in parti uguali, a decorrere dall'esercizio 1947-48. Di detta somma L. 90.000.000 sono assegnate per la erogazione dei sussidi concessi ai privati e L. 90.000.000 quale contributo dello Stato al Comune per le opere che verranno da esso eseguite per la sistemazione dell'edilizia locale per ragioni di risanamento, giusta l' del suddetto regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901.
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