Art. 1

In vigore dal 10 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione e per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il termine stabilito dall'art. 7 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, per l'esecuzione del piano generale di risanamento della città di Venezia è prorogato di dieci anni, con decorrenza dal 21 agosto 1947.
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