Art. 1
In vigore dal 10 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione e per i trasporti;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Il termine stabilito dall'art. 7 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, per l'esecuzione del piano generale di risanamento della città di Venezia è prorogato di dieci anni, con decorrenza dal 21 agosto 1947.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;845#art-1