Art. 3

In vigore dal 3 lug 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1943 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 108. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;714#art-3

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