Art. 3
In vigore dal 3 lug 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1943
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 108. - FRASCA
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