Art. 2
In vigore dal 3 lug 1948
I contributi di cui sopra verranno corrisposti, per l'esercizio finanziario 1947-48, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con equivalente riduzione compensativa di altre spese a carattere discrezionale, e, per l'esercizio finanziario 1948-49 e successivi, a carico del bilancio di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;714#art-2