Art. 2

In vigore dal 3 lug 1948
I contributi di cui sopra verranno corrisposti, per l'esercizio finanziario 1947-48, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con equivalente riduzione compensativa di altre spese a carattere discrezionale, e, per l'esercizio finanziario 1948-49 e successivi, a carico del bilancio di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;714#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Aumento del contributo a favore delle scuole di ingegneria aeronautica dell'Universita' di Roma e del Politecnico di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo