Art. 1
In vigore dal 3 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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A decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, i contributi annui da corrispondere alle scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino sono elevati rispettivamente da L. 856.000 a L. 2.280.000 e da L. 865.000 a L. 2.325.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;714#art-1