Art. 1
In vigore dal 22 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'Africa italiana;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Al personale militare e militarizzato reduce da prigionia di guerra o da internamento, al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dall'art. 40 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, è concesso un indennizzo per la durata della prigionia o dell'internamento nella seguente misura mensile:
ufficiali generali ed ammiragli............. L. 11 00
colonnelli, ten. colonnelli, maggiori, primi capitani e
gradi corrispondenti.................... " 9 50
capitani, tenenti, sottotenenti e gradi corrispondenti. " 8 00
marescialli e gradi corrispondenti........... " 5 50
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti... " 4 00
graduati e militari di truppa.............. " 2 50
Sono computati come mesi interi le frazioni superiori a quindici giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;599#art-1