Art. 2
In vigore dal 22 giu 1948
L'indennizzo di cui sopra non spetta al personale che abbia ricevuto da parte della potenza detentrice le anticipazioni di assegni fissate dall'art. 23 della Convenzione di Ginevra o da successivi accordi internazionali o che abbia comunque percepito da parte del Governo italiano e dalla stessa potenza detentrice, attraverso certificati di credito o rimesse, le somme accantonate durante la prigionia e derivanti dalle suddette anticipazioni di assegni o da prestazioni di lavoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;599#art-2