Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'Africa italiana; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Al personale militare e militarizzato reduce da prigionia di guerra o da internamento, al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dall'art. 40 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, è concesso un indennizzo per la durata della prigionia o dell'internamento nella seguente misura mensile: ufficiali generali ed ammiragli............. L. 11 00 colonnelli, ten. colonnelli, maggiori, primi capitani e gradi corrispondenti.................... " 9 50 capitani, tenenti, sottotenenti e gradi corrispondenti. " 8 00 marescialli e gradi corrispondenti........... " 5 50 sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti... " 4 00 graduati e militari di truppa.............. " 2 50 Sono computati come mesi interi le frazioni superiori a quindici giorni.
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