Capo II
Art. 29
In vigore dal 29 mag 1948
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale assunto ed inquadrato, da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio prefisso dall'A.N.A.S., nello, tabella C annessi, al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base all' del regio decreto 1 giugno 1928, n. 1139, ed alla graduatoria di cui all' del citato decreto-legge 16 giugno 1935, n. 1302, è inquadrato nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A, B, C, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, previo apposito concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito formata da apposite concessioni nominate dal Ministro, composte come segue:
a) per il conferimento dei posti del ruolo amministrativo:
da un consigliere di Stato, presidente;
dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari amministrativi di ruolo, di grado non inferiore al 6°, membri;
b) per il conferimento dei posti di gruppo A e B di ruolo tecnico:
da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;
dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari tecnici di ruolo di grado non interiore al 6°, membri;
c) per il conferimento dei posti del ruolo contabile:
da un consigliere della Corte dei conti, presidente;
dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo dal direttore del servizio di ragioneria dell'Azienda e da un funzionario del ruolo di ragioneria di grado non inferiore al 7° membri;
d) per il conferimento dei posti di gruppo C dei ruoli tecnici e d'ordine:
dal direttore generale dell'A.N.A.S., presidente;
dal direttore del servizio amministrativo, dal capo del servizio tecnico centrale e da due funzionari di ruolo, uno amministrativo ed uno tecnico, di grado non inferiori al 7°, membri.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari (i grado non inferiore al 9°.
Il personale inquadrato come nei precedenti commi conserva, a titolo di assegno ad persona, assorbibile con i successivi aumenti di stipendio, la differenza fra la retribuzione goduta anteriormente all'inquadramento e lo stipendio ad esso spettante in base all'inquadramento stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-29