Art. 29
Capo II

Art. 29

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In vigore dal 29 mag 1948
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale assunto ed inquadrato, da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio prefisso dall'A.N.A.S., nello, tabella C annessi, al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base all' del regio decreto 1 giugno 1928, n. 1139, ed alla graduatoria di cui all' del citato decreto-legge 16 giugno 1935, n. 1302, è inquadrato nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A, B, C, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, previo apposito concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito formata da apposite concessioni nominate dal Ministro, composte come segue: a) per il conferimento dei posti del ruolo amministrativo: da un consigliere di Stato, presidente; dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari amministrativi di ruolo, di grado non inferiore al 6°, membri; b) per il conferimento dei posti di gruppo A e B di ruolo tecnico: da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente; dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari tecnici di ruolo di grado non interiore al 6°, membri; c) per il conferimento dei posti del ruolo contabile: da un consigliere della Corte dei conti, presidente; dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo dal direttore del servizio di ragioneria dell'Azienda e da un funzionario del ruolo di ragioneria di grado non inferiore al 7° membri; d) per il conferimento dei posti di gruppo C dei ruoli tecnici e d'ordine: dal direttore generale dell'A.N.A.S., presidente; dal direttore del servizio amministrativo, dal capo del servizio tecnico centrale e da due funzionari di ruolo, uno amministrativo ed uno tecnico, di grado non inferiori al 7°, membri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari (i grado non inferiore al 9°. Il personale inquadrato come nei precedenti commi conserva, a titolo di assegno ad persona, assorbibile con i successivi aumenti di stipendio, la differenza fra la retribuzione goduta anteriormente all'inquadramento e lo stipendio ad esso spettante in base all'inquadramento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-29