Capo II

Art. 25

In vigore dal 29 mag 1948
Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio dei Ministri, ed è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato provato con decreto reale 11 novembre 1923, n. 2395. Egli è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il direttore del servizio amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, ed è classificato nel grado 5° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato. Il capo dell'servizio tecnico centrale è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del direttore generale dell'A.N.A.S. Il direttore capo di ragioneria è nominato dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.
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