Titolo III

Art. 22

In vigore dal 29 mag 1948
Gli ispettori generali tecnici hanno, oltre i compiti fissati in base all' del presente decreto, quello di invigilare sul funzionamento dei servizi periferici e sul rendimento del personale tecnico ad essi adottate e di proporre al direttore generale, dell'Azienda quei provvedimenti che ritenessero opportuni per il buon andamento del servizio.
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