Art. 6
In vigore dal 29 giu 1948
Il rimborso al Consorzio di credito per le opere pubbliche ed all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle spese previste dall'ultimo comma dell' del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921, anche per quanto concerne quelle sostenute o da sostenere per conto dello Stato in relazione all'emissione ed alla gestione delle obbligazioni di cui all' del decreto stesso, potrà essere effettuato, in tutto o in parte, mediante corresponsione di percentuali fisse, che saranno determinate dal Ministro per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;788#art-6