Art. 4

In vigore dal 29 giu 1948
I titoli che formano oggetto del presente decreto, attualmente posseduti dalla liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, saranno ceduti allo Stato alle condizioni che saranno determinate dal Ministro per il tesoro, sentito l'Ufficio italiano dei cambi liquidatore.
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