Art. 3

In vigore dal 29 giu 1948
Fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi dei titoli delle emissioni di cui al precedente estingue l'infrazione di omessa denunzia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;788#art-3

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