Art. 2

In vigore dal 28 mag 1948
Le tasse dovute al Ministero dei trasporti - Amministrazione delle ferrovie dello Stato - per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;423#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo