Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 mag 1948
Le tasse dovute al Ministero dei trasporti - Amministrazione delle ferrovie dello Stato - per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;423#art-2