Art. 3

In vigore dal 28 mag 1948
Per il ricupero delle somme relative alle tasse di cui all'articolo precedente verrà provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 29. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;423#art-3

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Art. 3 Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza. — Testo vigente | Portale Normativo