Art. 1

In vigore dal 15 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . L'autorizzazione di spesa di dieci miliardi di lire di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 ottobre 1947, n. 1232, e ridotta di 38 milioni di lire. L'autorizzazione di spesa per contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 e art. 9, secondo comma del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 38), è aumentata di 38 milioni di lire.
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