Art. 2

In vigore dal 15 giu 1948
Per la ricostruzione e sistemazione di enopoli e cantine sociali distrutti o danneggiati dalla guerra nelle zone determinate ai sensi dell', secondo comma, del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, può essere concesso in aggiunta al contributo di cui all'art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, il concorso di cui all' del citato decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, con la osservanza delle condizioni ivi stabilite e fermo rimanendo, per il complesso delle due forme di intervento ragguagliato il secondo in capitale, il limite massimo del 60%.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;664#art-2

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