Art. 1
1 / 3In vigore dal 15 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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L'autorizzazione di spesa di dieci miliardi di lire di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 ottobre 1947, n. 1232, e ridotta di 38 milioni di lire.
L'autorizzazione di spesa per contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 e art. 9, secondo comma del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 38), è aumentata di 38 milioni di lire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;664#art-1