Art. 1

In vigore dal 3 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . All' del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è aggiunto il seguente comma: "L'ingerenza dell'Azienda non si estende ai beni di pertinenza, di privati di nazionalità germanica e di aziende tedesche sotto sequestro nè ai crediti di organismi tedeschi in Italia verso persone di nazionalità italiana".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;567#art-1

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