Art. 1
1 / 6In vigore dal 3 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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All' del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è aggiunto il seguente comma:
"L'ingerenza dell'Azienda non si estende ai beni di pertinenza, di privati di nazionalità germanica e di aziende tedesche sotto sequestro nè ai crediti di organismi tedeschi in Italia verso persone di nazionalità italiana".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;567#art-1