Art. 4

In vigore dal 3 giu 1948
L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), per l'adempimento dei compiti ad essa affidati e per lo svolgimento della sua gestione segue le norme sin qui emanate con provvedimenti dei competenti organi, non che quelle che fossero ritenute ancora necessarie e da emanarsi, nel caso, su proposta del Ministro per i trasporti e di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio, con decreti del Presidente della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;567#art-4

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