Art. 4

In vigore dal 4 mag 1948
Al pagamento del compenso a favore degli uffici postali sarà provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici postali, mediante ordini di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del Ministero con quietanza del cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma col concorso del controllore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;362#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo