Art. 3
In vigore dal 4 mag 1948
Per i buoni del Tesoro ordinari acquistati dalle aziende di credito presso la Tesoreria centrale sarà provveduto al pagamento del compenso con mandati diretti a favore delle singole aziende di credito, in base a note riepilogative dei versamenti effettuati per detti acquisti presso la Tesoreria medesima munite del visto del controllore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;362#art-3